Statuto dell'Associazione

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, FINALITA'

Art. 1

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, l’Associazione Meteorologica denominata "MeteoGargano". L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualisivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l’associazione ottenga l’iscrizione in anagrafe ONLUS.

Art. 2

L’Associazione ha sede in San Giovanni Rotondo in via Giovanni Bovio n.63. Il sito Internet ufficiale dell'Associazione è http://www.meteogargano.org ed esso rappresenta la sua sede operativa. Presso il sito indicato vengono pubblicati i comunicati ufficiali, gli avvisi ai Soci e le convocazioni. La sede ed il sito Internet potranno essere modificati da delibere del Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica statutaria.

Art.3

L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o riguardino eventuali rimborsi spese autorizzati e documentati. In caso di particolare necessità, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori d'opera, anche ricorrendo a propri associati. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso totale o parziale, determinato dalla deliberazione del Consiglio Direttivo, delle spese vive sostenute dai membri del Consiglio Direttivo per l’adempimento del mandato ricevuto o dai Soci per incarichi specifici autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

Le finalità che l'associazione si propone sono:
  1. studio e il miglioramento della conoscenza del clima e del microclima del territorio garganico e delle aree geografiche limitrofe;
  2. incrementare la precisione delle previsioni meteorologiche fornite per le suddette aree;
  3. diffondere la conoscenza ed incentivare lo studio delle scienze della meteorologia e climatologia;
  4. promuovere la diffusione della cultura, delle tradizioni e della storia del Gargano.
Al fine di perseguire le suddette finalità, l’Associazione potrà:
  • installare e gestire una rete stazioni di rilevamento di dati meteorologici ed immagini presso sedi private  o pubbliche messe a disposizione dai Soci, dai collaboratori o dall’Associazione stessa; 
  • divulgare i dati raccolti e le proprie previsioni;
  • organizzare convegni, seminari, workshop ed, in generale, esercitare qualsiasi attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi prefissati dall’Associazione.
L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

DURATA

Art. 5

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

FONDO COMUNE, PATRIMONIO E DONAZIONI

Art.6

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
  1. contributi e quote associative;
  2. donazioni e lasciti;
  3. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.
L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 7

II fondo comune dell’Associazione è costituito:
  1. dalle oblazioni versate dai Soci fondatori;
  2. dai versamenti delle quote annuali di nuovi iscritti;
  3. dai versamenti per il rinnovo delle quote annuali di iscrizione dei Soci già tesserati;
  4. da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;
  5. da eventuali contributi di enti pubblici e privati;
  6. da eventuali somme residue dell'esercizio precedente;
  7. da eventuali beni appartenenti all’Associazione;
  8. eventuali compensi provenienti dallo svolgimento di servizi per conto di terzi inerenti alle attività dell’Associazione.
II fondo comune è destinato al raggiungimento dello scopo.

Art. 8

Il patrimonio dell'associazione consiste principalmente nell'insieme di strumentazioni elettroniche ed informatiche (ad esempio router, access-point, antenne, alimentatori, scatole stagne, stazioni meteorologiche) che consentono il funzionamento della rete di stazioni meteorologiche acquisite dall'associazione attraverso:
  • l'acquisto diretto da parte dell'associazione con denaro proveniente dal fondo comune;
  • l'acquisto da parte dell'associazione attraverso una donazione ad-hoc in denaro da parte di un soggetto che può non essere socio dell'associazione;
  • la donazione di un bene materiale da parte di un soggetto che può non essere socio dell'associazione.
Tutto il materiale che costituisce il patrimonio dell'associazione deve essere inventariato e l'inventario deve essere allegato al bilancio consuntivo. I beni materiali che, pur non essendo parte del patrimonio dell'associazione, consentono il funzionamento della rete meteorologica, comprese le stazioni che alla data del 10 settembre 2015 compongono la rete, sono dei legittimi proprietari e diventano di proprietà dell'associazione solo nel caso in cui essi decidano espressamente di donarlo.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 9

Gli esercizi sociali iniziano l'1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici).

BILANCIO E RENDICONTO

Art. 10

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo entro il 31 Marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio deve essere redatto nella forma di rendiconto economico e finanziario.

SOCI

Art. 11

I soci di cui l’Associazione è composta si distinguono in:
  1. Soci fondatori i quali hanno costituito l’Associazione;
  2. Soci onorari;
  3. Soci ordinari
I Soci onorari e ordinari, possono essere sia una persona fisica, cosiddetto Socio individuale, sia una pluralità di soggetti, cosiddetto Socio collettivo. I Soci fondatori sono:
  • Francesco di Cosmo;
  • Giuseppe D’Altilia;
  • Filippo Gurgoglione.
I Soci onorari possono essere coloro che hanno acquisito particolari meriti nei confronti dell’Associazione.
I Soci ordinari sono organizzazioni o persone che sono comunque interessate allo scopo Sociale e che erogano un contributo finanziario annuo minimo all'Associazione di 15 euro.
I Soci collettivi sono le imprese pubbliche e private, Enti, Università, Studi associati, ecc. Essi vengono rappresentati nell'Assemblea generale da un proprio delegato.
L'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato e avviene su richiesta avanzata anche in forma orale o mediante posta elettronica che dovrà essere accolta dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. La nomina a Socio onorario, su proposta di uno o più Consiglieri, avviene a maggioranza dei due terzi del Consiglio Direttivo. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un voto nell’Assemblea a prescindere dalla categoria di appartenenza, purché in regola con il pagamento del contributo annuale. Il costo delle quote sociali viene deciso dal Consiglio Direttivo entro il 31 (trentuno) dicembre per l'anno successivo. Il pagamento della quota sociale dovrà essere effettuato entro il 28 Febbraio.
I Soci in regola con il pagamento della quota, che va versata entro il 31 (trentuno) gennaio, hanno diritto a:
  1. a votare ed essere votati con le modalità e le limitazioni di cui al successivo punto 11.2. Per i Soci collettivi il diritto è riconosciuto al delegato;
  2. a ricevere gratuitamente le pubblicazioni edite dall'Associazione;
  3. a sconti sulle quote di partecipazione a convegni o manifestazioni a cura dell'Associazione;
  4. a sconti su convenzioni stipulate dall’Associazione;
  5. ad usufruire di ulteriori future iniziative.
La qualità di Socio si perde:
  • per dimissioni;
  • per morosità;
  • per comportamento contrario agli scopi dell'Associazione;
  • per decesso;
  • per inosservanza delle norme dello Statuto e dei provvedimenti del Consiglio Direttivo;
  • per indegnità.
I Soci che intendono recedere dall'Associazione devono darne comunicazione scritta anche mediante posta elettronica e sono tenuti comunque al versamento della quota dell'anno in corso. Il Socio moroso decade dalla qualifica di Socio dopo due richieste senza riscontro, da comunicarsi mediante posta elettronica oppure, ove tale strumento non sia utilizzabile, anche telefonicamente. La decadenza del Socio per comportamento contrario agli scopi dell'Associazione e per indegnità viene decisa dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta scritta e motivata formulata da almeno tre Consiglieri o da almeno trenta Soci o a maggioranza del Collegio dei Probiviri.

Art. 12

I Soci Fondatori dell’Associazione annunciano al pubblico lo scopo perseguito con invito ad effettuare le offerte destinate al raggiungimento di detto scopo.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è presieduta e convocata almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, inviato almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In particolare, l'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla elezione del Consiglio Direttivo. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato ha diritto a un voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo tre deleghe per socio. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo si compone di un numero compreso tra tre e sette consiglieri eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di decesso o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato mediante nuova elezione assembleare. La carica di consigliere è gratuita. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente statuto. Al Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci, spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente nominato all’interno del Consiglio Direttivo. Il presidente rimane in carica due anni e può essere rieletto.

MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 14

Per la modifica dello statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’associazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME DI RINVIO

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle norme codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.